Art. 1.

      1. È fatto obbligo alle stazioni appaltatrici di lavori pubblici di assumere tra le proprie maestranze lavoratori ex detenuti in misura non inferiore al 10 per cento del totale dei lavori a contratto.
      2. Gli ex detenuti di cui al comma 1, all'atto dell'assunzione, devono produrre una documentazione rilasciata dalle autorità penitenziarie che attesta l'idoneità professionale allo svolgimento dell'attività lavorativa.
      3. È fatto, altresì, obbligo alle autorità penitenziarie di produrre congiuntamente al documento di cui al comma 2 attestante l'idoneità professionale una relazione sulla condotta del detenuto nel periodo di carcerazione, al fine di attestare la compatibilità psicologica del medesimo detenuto allo svolgimento dell'attività lavorativa.